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Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
In coerenza con quanto disposto dal DPCM del 26/04/2011, gli avvisi e gli esiti di gara vengono di seguito pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per lavori, servizi e forniture cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili fino alla data di scadenza del bando o dell’avviso.
Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centoottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’esito.
I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un’apposita sezione dedicata, denominata "Bandi di gara scaduti", e restano consultabili, fino a tutto il centoottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.